COME SI DIVENTA INVESTIGATORE PRIVATO IN ITALIA?

by Vittoria Investigazioni
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Quali requisiti deve possedere l’aspirante “detective”?

E’ spiegato tutto in dettaglio nell’Allegato G del D.M. 269 del 1 Dicembre 2010.

I tre ambiti operativi in cui opera l’investigatore privato sono il settore privato, quello industriale e il settore della raccolta delle informazioni commerciali.

Nel settore investigativo privato, l’investigatore può fare indagini personali sulle infedeltà matrimoniali, ricerca persone scomparse, verifica la sicurezza e l’integrità di minori, parenti e simili.

Il settore delle investigazioni industriali comprende attività quali il controllo accessi, verifica della fedeltà di collaboratori e dipendenti, controspionaggio aziendale e verifica della esistenza di contraffazioni di prodotti.

Il settore delle informazioni commerciali include operazioni quali accertamenti patrimoniali, recupero crediti, rapporti su fornitori e clienti.  

Il percorso formativo per ciascuno di questi settori richiede la partecipazione a diversi corsi di specializzazione riconosciuti dal Ministero degli Interni, sia per la richiesta che per il mantenimento della Licenza, previa la sussistenza di requisiti previsti dal D.M. 269 del 1 Dicembre 2010.

Quali sono i requisiti? In sintesi:

  • Laurea Triennale in facoltà Giurisprudenza, Psicologia, Scienze delle investigazioni, Economia o affini.
  • Corso di specializzazione su scienze investigative riconosciuto dal Ministero dell’Interno
  • Licenza Prefettizia ex art 134 TULPS
  • Locali per la sede legale adeguati e riconosciuti tali dalla Questura
  • Corsi di aggiornamento a cadenza triennale su scienze investigative riconosciuti dal Ministero  dell’Interno
  • Fedina penale priva di precedenti
  • Requisiti patrimoniali ed economici

L’elenco dettagliato dei requisiti è contenuto nell’allegato G del D.M. 269/2010 che riportiamo per intero.

ALLEGATO G

REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITÀ TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI

INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1177/allegato%20G.pdf

1. L’investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti

requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:

– Giurisprudenza

– Psicologia a Indirizzo Forense

– Sociologia

– Scienze Politiche

– Scienze dell’Investigazione

– Economia

ovvero corsi di laurea equiparati.

 b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,

ovvero

d) aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

2. L’investigatore privato dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;

b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d’istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,

ovvero

d) aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

3. L’informatore commerciale titolare di istituto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:

– Giurisprudenza

– Economia

– Scienze politiche

– Scienze bancarie

o corsi di laurea equiparati;

oppure, in alternativa

b) essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

4. L’informatore commerciale dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

 a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;

b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un

informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con

esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

ovvero

d) aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

5. I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s’intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività d’investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.

6. Ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi 3 e 5, è necessaria espressa dichiarazione da parte dell’investigatore/informatore commerciale titolare d’istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attività.

Analogamente, ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attività, certificazione attestante il superamento di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1177/allegato%20G.pdf

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